ART.1 – E’ costituita in Codroipo un’Organizzazione di volontariato con la denominazione “Gruppo Volontari Codroipesi O.D.V.”, associazione non riconosciuta. Essa ha sede in Codroipo, via Mazzini 3, l’associazione non ha scopo di lucro.
ART. 2 – Il Gruppo Volontari Codroipesi persegue le seguenti finalità:
a) conoscere le situazioni di sofferenza, di solitudine, di bisogno, di emarginazione in genere presenti nella società;
b) promuovere proposte concrete d’impegno favorendo la crescita e la formazione del volontariato;
c) sensibilizzare la popolazione sui problemi dell’emarginazione ad essa legati;
d) favorire l’effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona attraverso la lotta contro ogni forma di emarginazione. Per la matrice cristiana di parte dei suoi componenti e per l’esperienza di servizio all’uomo di tutti i suoi aderenti, il Gruppo Volontari Codroipesi è luogo d’incontro e di confronto fra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l’impegno.
e) L’Associazione si ispira ai principi del D.Lgs.117/17 in particolare a quanto previsto agli art. 32 – 33 e 34
f) Per il raggiungimento dei fini statutari, l’associazione si fonda su prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei soci, esclusivamente per fini di solidarietà e a favore di terzi
Art. 3
L’Associazione esercita in via esclusiva attività che rientrano nelle seguenti attività di interesse generale definite dall’articolo 5 comma 1 del DL 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
ART.4- Il Gruppo Volontari Codroipesi persegue i suoi fini attraverso le seguenti modalità:
a) promuove attraverso processi di liberazione e di formazione la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;
b) promuove, crea e gestisce realtà di servizio alla persona umana, all’affermazione della sua piena dignità e all’approfondimento dei valori della solidarietà;
c) collabora con associazioni, enti pubblici e privati e con gli stessi utenti dei servizi al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone e della società, nonché modalità capaci di vincere l’emarginazione;
d) organizza nell’ambito sociale convegni, dibattiti, mostre e quanto altro in futuro i soci riterranno opportuno mettere in atto.
L’Associazione può pertanto svolgere la propria attività stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, e potrà accedere a contributi pubblici e godere di benefici fiscali secondo quanto previsto dalle leggi, nazionali e regionali, in materia di volontariato..
ART. 5 Sono soci dell’associazione le persone, in età adulta, che ne condividono lo spirito e la prassi e che s’impegnano attivamente, concretamente e personalmente a perseguire i fini associativi stabiliti nel presente statuto.
Il numero di associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.
La domanda di ammissione va rivolta all’Organo di amministrazione, con indicazione dei possibili settori di intervento e dei relativi impegni che s’intendono assumere, nonché di una dichiarazione attestante l’accettazione dei principi ai quali l’associazione ispira la propria attività. Sull‘istanza decide l’Organo di amministrazione indicando, in sede di accettazione della domanda, l’ammontare della quota sociale dovuta secondo i criteri fissati dall’Assemblea.
L’associato si impegna:
a) ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari predisposte dall’Assemblea ed ogni altra delibera assunta dagli organi sociali;
b) a contribuire secondo gli impegni assunti e le proprie capacità culturali e professionali a sostenere le varie iniziative promosse o gestite dall’associazione per il raggiungimento del fine sociale.
c) L’associato ha il diritto-dovere di portare il personale contributo nei vari momenti della vita sociale per determinare gli indirizzi operativi dell’associazione e la sua specifica attività.
d) L’associato ha diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dalle leggi. I libri sociali sono visionabili da parte di tutti i soci presso la sede sociale su semplice domanda al Presidente, fatto salvo il rispetto delle normative inerenti la privacy.
La qualità di associato non è trasmissibile.
Il rapporto associativo si scioglie per volontà dell’associato o per decisione degli organi sociali. La domanda di recesso, opportunamente motivata, deve essere rivolta all’Organo di Amministrazione. L’esclusione è deliberata dall‘Organo di Amministrazione in presenza di inadempienze dell’associato agli obblighi sociali, ovvero quando ricorrono comportamenti lesivi della figura morale ed organizzativa dell’associazione o per altri gravi motivi. Lo scioglimento del rapporto associativo non dà titolo ad alcun rimborso delle quote sociali versate in dipendenza agli obblighi statutari e non dà alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
L’associato escluso potrà proporre ricorso all’Organo di Amministrazione facendone richiesta con lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
ART. 6 I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dal art 17 del D.L. 3 luglio n.117.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi.
ART. 7 – Sono organi del Gruppo Volontari Codroipesi:
a) l’Assemblea Generale;
b) L’Organo di amministrazione;
c) il Presidente.
ART. 8 — I soci sono convocati in assemblea dall’Organo di Amministrazione almeno una volta all’anno per le deliberazioni previste dal presente statuto.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I presenti deliberano a maggioranza semplice.
ART. 9 – Hanno diritto d’intervento e di voto nell’Assemblea Generale tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale iscritti da almeno mesi tre.
ART. 10 – Non è permesso il voto per delega.
ART. 11 – L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
IN SEDUTA ORDINARIA
– eleggere i membri dell’Organo di Amministrazione e decidere le loro cariche, nominando, se del caso fuori dall’ambito dell’Organo di Amministrazione, un Segretario e un Tesoriere, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
– approvare il programma di attività proposto dall’Organo di Amministrazione;
– approvare il Bilancio Preventivo;
– approvare il Bilancio Consuntivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
– predisporre norme regolamentari che disciplinano il funzionamento interno dell’associazione;
– stabilire l’ammontare delle quote associative degli aderenti;
– deliberare su ogni altro argomento posto alla sua competenza dall’Organo di Amministrazione.
In SEDE STRAORDINARIA
Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente.
Delle riunioni dell’Assemblea, come pure di quelle dell’Organo di Amministrazione, verrà redatto verbale.
ART. 12 – L’Organo di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), secondo le determinazioni dell’Assemblea, che ne procede all’elezione ogni tre anni e per un numero di otto mandati consecutivi. Sia nell‘ambito dell’Organo di Amministrazione, od anche all’infuori di esso possono essere eletti tra i soci un Segretario ed un Tesoriere.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 13 – L’Organo di Amministrazione ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all’Assemblea Generale.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Più specificatamente ha i seguenti compiti:
– fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività ed autorizzandone la spesa;
– deliberare la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e o privati;
– assumere personale e stipulare contratti di lavoro autonomo;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
– ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per i motivi di necessità e di urgenza.
L’Organo di Amministrazione potrà attribuire qualsiasi dei suddetti poteri entro i limiti di legge, sia per singoli atti che per categorie di atti, ad altri membri dell’Organo e ai soci.
ART. 14 – L’Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota sociale; si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo convoca. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri i quali deliberano a maggioranza semplice. La convocazione dell’Organo di Amministrazione può anche avvenire su richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi membri. In caso di dimissioni o decesso di un membro dell’Organo, alla prima riunione si provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima successiva Assemblea Generale.
ART. 15 – Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
– dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
– dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che non determinino dipendenze di alcun genere.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
– dalle quote sociali;
– dall’utile derivante dalle iniziative secondarie e strumentali organizzate e promosse dall’associazione;
– da convenzioni con enti pubblici o privati;
– da contributi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
ART. 16 — L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione.
ART. I7 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. Nei casi di urgenza, sotto la propria responsabilità, il Presidente può adottare i necessari provvedimenti, da sottoporre per la ratifica all’Organo di Amministrazione nella prima seduta successiva.
In caso di assenza od impedimento del Presidente i poteri e le funzioni di questi spettano al Vicepresidente. Nei limiti delle attribuzioni conferite ad altri membri dell’Organo di Amministrazione dell’Associazione spetta pure a questi.
ART. 18 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altro Ente del Terzo Settore secondo le procedure previste dal D.L 117/17, salvo diversa destinazione dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
ART. 19 – Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
ART. 20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.
